R. L. S. T. Artigiani

Rappresentate Lavoratori Sicurezza Territoriale
Settore dell'Edilizia ad affini provincia di Udine

Nella  provincia di Udine il RLST del settore edile artigiano è stato istituito con verbale di accordo del 30 settembre 2003  tra Confartigianato, CNA, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL  in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 47 e segg. del Decreto Lgs 09.04.2008 nr.81 dall’art.5 del Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro (C.C.R.I.L.) del comparto artigiano  costruzioni del Friuli Venezia Giulia datato  1°settembre 2003 (art.6 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro datato 25 giugno 2007).
Con lo stesso verbale sono stati costituiti il Fondo Provinciale Artigiano Sicurezza per il finanziamento dell’attività del RLST e il Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia, composto da 3 rappresentanti delle Associazioni Artigiane (Confartigianato e CNA) e 3 delle Organizzazioni sindacali (Feneal-UIL, FIlca-CISL e Fillea-CGIL), con i compiti previsti  dall’art.5, lett.C del C.C.R.I.L. già menzionato.
Il Fondo, sotto il controllo gestionale del Comitato, viene alimentato dalle imprese con un contributo di importo pari allo 0,10% della retribuzione imponibile di ogni lavoratore (verbale di accordo del 30 Gennaio 2009).
Il Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia  ha funzioni di coordinamento dell’attività del R.L.S.T. – E’ prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.  Ha inoltre funzioni di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sia il Comitato che il Fondo  sono domiciliati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Udine.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ( R.L.S.T.)
viene congiuntamente designato dalle strutture territoriali  delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Ha il compito di eseguire visite di prevenzione sui cantieri, partecipando al processo di valutazione dei rischi, e di sollecitare ogni necessario controllo o rispetto della normativa da parte delle imprese e dei lavoratori. Non ha incarichi di carattere ispettivo, tuttavia ha la facoltà di coordinarsi con le Aziende per i Servizi Sanitari e con la Direzione Provinciale del lavoro nei casi di gravi situazioni di pericolo per l’incolumità e la salute dei lavoratori.
Il R.L.S.T. opera in rappresentanza dei lavoratori di imprese fino a 15 dipendenti ove non sia già stato eletto un R.L.S. interno da parte dei lavoratori.
Il R.L.S.T. ha accesso ai luoghi di lavoro, ai documenti per le valutazione dei rischi ed ai piani di sicurezza. Pur rappresentando formalmente i lavoratori dell’impresa per quanto concerne la sicurezza, la sua missione è anche quella di collaborare con il responsabile del’impresa per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le funzioni di R.L.S.T. sono incompatibili con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Le modalità di accesso e le procedure di agibilità del RLST sono quelle previste dall’art.5 lett.”A” del già menzionato CCRIL.